Cassazione penale, sez. unite, 12 luglio 2007, n. 35535

Le Sezioni unite hanno statuito, relativamente al delitto di ricettazione, che ai fini della concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, la valutazione del danno patrimoniale cagionato alla persona offesa non deve avere esclusivo riguardo al valore economico della cosa ricettata (nel caso di specie ricettazione di moduli di assegni bancari in bianco), ma deve fare riferimento a tutti i danni patrimoniali oggettivamente prodotti alla persona offesa del reato quale conseguenza diretta del fatto illecito e, perciò, ad esso riconducibili, la cui consistenza deve essere apprezzata in termini oggettivi e nella globalità degli effetti.
L’apprezzamento del giudice di merito, quando è sorretto da logica ed adeguata motivazione, è incensurabile in cassazione.
Il principio di diritto di cui sopra si differenzia da quello che le Sezioni unite fissarono con la sentenza n. 10446 del 1984, con cui si affermò, in riguardo all’ipotesi di ricettazione di assegni bancari in bianco, che per il riconoscimento dell’attenuante della speciale tenuità occorresse aver riguardo soltanto al valore della cosa ricettata.

Cassazione penale, sez. unite, 12 luglio 2007, n. 35535