Cassazione civile, sez. I, 9 maggio 2013, n. 11017
Lâart. 2710 c.c., che attribuisce efficacia probatoria tra imprenditori, per i rapporti inerenti allâesercizio dellâimpresa, ai libri regolarmente tenuti, individua lâambito operativo della sua speciale disciplina nel riferimento, necessariamente collegato, allâimprenditore ed al rapporto di impresa, sicchĂŠ non può trovare applicazione con riguardo al curatore del fallimento, il quale, agendo in revocatoria nella sua funzione di gestione del patrimonio del fallito, assume, rispetto ai rapporti tra questâultimo ed il creditore, la qualitĂ di terzo.
Con la sentenza in epigrafe il Supremo Collegio si discosta dal precedente orientamento che consentiva alla Curatela fallimentare la produzione a fini probatori delle scritture contabili, ed in particolare come prova di pagamento del terzo nel giudizio di revocatoria di cui allâart. 67, comma 2, L. Fall.
Ad avviso della Corte lâart. 2710 cod. civ., secondo cui i libri contabili regolarmente tenuti possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti allâesercizio dellâimpresa, non può trovare applicazione anche in relazione al curatore fallimentare, poichĂŠ la norma opererebbe, per lâappunto, âsoltanto tra imprenditori che assumano la qualitĂ di controparte in relazione a rapporti di impresaâ.
La precedente giurisprudenza, diversamente, riconosceva al Curatore fallimentare questa possibilitĂ , ritenendo che la ratio sottesa alla norma di riferimento, ovvero la garanzia di una posizione di paritĂ tra soggetti posti tutti in condizione di âcontrastare la prova offerta dal primo a mezzo del raffronto con le proprie scrittureâ, non subisse, a cagione di tale interpretazione estensiva, alcuna limitazione.
In particolare la sent. n. 28299 del 2005, pur attribuendo una posizione di terzietĂ al Curatore che agisce in revocatoria, motivava lâapplicabilitĂ dellâart. 2710 cod. civ. anche a tale figura, in base alle seguenti considerazioni: âa) sul piano letterale, la norma in oggetto si riferisce alla âprova tra imprenditoriâ e non giĂ alla âprova nelle cause tra imprenditoriâ; b)sul piano logico, la ratio della limitazione soggettiva della regola fissata dalla norma si giustifica con lâesigenza di garantire la paritĂ delle parti, siccome ambedue obbligate alla tenute della contabilitĂ , cosĂŹ consentendo alla controparte di provare la contrastante o inesistente annotazione, a sua volta producendo i propri libri contabili; c) nel caso del Curatore che agisca in revocatoria, la prova verte su di un rapporto sorto tra imprenditori in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento; d) la posizione della controparte, imprenditore in bonis, è salvaguardata, potendo contrastare lâassunto del Fallimento a mezzo del raffronto con le proprie scrittureâ.
La sentenza in esame, conformemente alla statuizione di secondo grado, restringe lâambito applicativo della norma (e la speciale disciplina probatoria derogatrice al principio generale per cui i documenti provenienti da una parte non possono far prova a favore della stessa) esclusivamente allâimprenditore e al rapporto di impresa, attribuendo precipua rilevanza alla indubbia posizione di terzietĂ rivestita dal Curatore, il quale agisce ânon in via di successione nel rapporto precedentemente facente capo al fallito, ma nella sua funzione istituzionale di gestione del patrimonio del fallito a tutela dei creditoreâ.
A sostegno di siffatta interpretazione la Corte cita recente giurisprudenza che, in caso di ammissione al passivo, nel quale il Curatore è parimenti terzo, non riconosce allâimprenditore la possibilitĂ di avvalersi della speciale efficacia probatoria dellâart. 2710 c.c., nel giudizio di opposizione allo stato passivo (v. Cass., sez. I, 9 maggio 2011, n. 10081; Cass., sez. unite, 20 febbraio 2013, n. 4213).
Cassazione civile, sez. I, 9 maggio 2013, n. 11017






