Cassazione civile, sez. II, 31 marzo 2006, n. 7634

« […] il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e correttamente osservato dai giudici di merito, a termini del quale le disposizioni di cui al citato articolo, disciplinanti le conseguenze dannose di quei difetti, incidenti profondamente sugli elementi essenziali dell’immobile ed influenti sulla durata e solidità dello stesso, configurano una responsabilità di tipo extracontrattuale, sancita per ragioni e finalità di interesse generale, che sebbene collocata nell’ambito della disciplina dell’appalto, è tuttavia estensibile al venditore, che sia stato anche costruttore del bene immobiliare venduto (v., tra le atre, Cass. 2^ – 29.3.02 n. 4622, 10.1.01 n. 12406, 2.10.00 n. 13033, conf. n. 9853/98, n. 3146/98, n. 9313/97, n. 8108/97).
Tale principio dal quale il collegio non ravvisa motivi per doversi discostare, comporta l’irrilevanza, nel caso di specie in cui è incontroverso che l’impresa venditrice aveva anche costruito l’edificio nel quale erano comprese le unità immobiliari acquistate dagli attori, della circostanza che gli appartamenti non fossero ancora esistenti all’atto del precedente contratto preliminare o della vendita ex art. 1472 c.c., così come di quella che tra le parti non fosse stato stipulato anche un contratto di appalto, tenuto conto dell’evidenziata natura extranegoziale della responsabilità per l’ipotesi di sussistenza di vizi del genere di quelli indicati dall’art. 1669 cit.».

Cassazione civile, sez. II, 31 marzo 2006, n. 7634