Cassazione civile, sez. III, 7 ottobre 2010, n. 20810

È ormai principio consolidato, affermatosi a partire da Cassazione civile n. 10629/98, che la presunzione di responsabilità nella causazione di un sinistro stradale posta dall’art. 2054 c.c. si applichi a tutti i soggetti che dalla circolazione del veicolo abbiano ricevuto danni, e quindi anche ai trasportati, quale che sia il titolo in base al quale avvenga il trasporto, per cortesia (da intendersi come amicizia, condiscendenza, mero spirito di liberalità) ovvero per rapporto contrattuale (sia esso gratuito od a pagamento).
Il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, può invocare i primi due commi dell’art. 2054 per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il terzo comma per far valere quella solidale del proprietario.

Cassazione civile, sez. III, 7 ottobre 2010, n. 20810