Cassazione civile, sez. III, 17 gennaio 2008, n. 864
«Nel caso che un dipendente della Pubblica Amministrazione abbia commesso un atto illecito e si accerti che ciò è avvenuto in quanto i superiori gerarchici del dipendente stesso hanno omesso di emanare le direttive opportune per prevenire la commissione, da parte dei lavoratori ad essi subordinati, di atti come quello predetto (vigilando poi sull’applicazione delle direttive medesime), vi è responsabilità diretta della P.A. per il comportamento omissivo di detti superiori, sussistendo sia la riferibilità di tale atto alla stessa P.A. (una volta assodato che nella fattispecie concreta la predetta emanazione rientrava tra i compiti di chi aveva funzioni dirigenziali nella struttura amministrativa in questione), sia l’esistenza di un rapporto di causalità tra il comportamento omissivo di detti superiori e l’evento dannoso (una volta assodato che nella fattispecie concreta senza l’omissione in questione non vi sarebbe stato l’atto illecito del dipendente subordinato direttamente produttivo del danno) in base al principio secondo cui “causa causae est causa causati”».
Sulla scorta di tale principio di diritto è stato respinto il ricorso del Ministero della Difesa, condannato in solido con l’autore del fatto a risarcire i congiunti di un carabiniere ausiliario ucciso da un colpo di pistola sparato dal collega che, scherzosamente, lo minacciava per indurlo a partecipare a una partita di pallavolo.
Nel caso di specie l’Amministrazione non ha dimostrato di aver dato adeguate direttive ed istruzioni in ordine agli adempimenti riguardanti la custodia e l’uso delle armi alla fine del servizio, in particolare in ordine alla necessità di scaricare le stesse ed all’obbligo di depositarle in armeria una volta terminati i turni di servizio.
Cassazione civile, sez. III, 17 gennaio 2008, n. 864





