Cassazione civile, sez. unite, 7 gennaio 2014, n. 69

I ritardi con cui un magistrato deposita i provvedimenti possono essere considerati rilevanti sul piano disciplinare in quanto la durata eccessiva del processo danneggia direttamente le parti e compromette l’immagine della magistratura.
La Corte precisa altresì che il magistrato, pur mantenendosi nel limite di un anno per il deposito delle sentenze – termine già astrattamente ritenuto dalla cassazione quale massimo per l’applicazione di eventuali esimenti e per la individuazione dall’esterno della astratta fattispecie disciplinare – non v di per sé escluso da responsabilità.
Al fine di valutare i comportamenti del magistrato e la sanzione da irrogare, il C.S.M. può tenere conto anche degli ulteriori ritardi eccedenti il triplo dei termini di legge.

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Cassazione civile, sez. unite, 7 gennaio 2014, n. 69