Cassazione civile, sez. I, 20 marzo 2014, n. 6554
La denuncia di un reato perseguibile d’ufficio non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante, ai sensi dell’art. 2043 c.c., anche in caso di proscioglimento o di assoluzione, se non quando essa possa considerarsi calunniosa, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l’attività pubblicistica dell’organo titolare dell’azione penale si sovrappone all’iniziativa del denunciante, interrompendo così ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato (Cass. 20.10.2003, n. 15646; 25.5.2004, n. 10033; Cass. 26.1.2010, n. 1542; 7.11.2005 n. 21498; 19.10.2007, n. 22020).
Questa parziale impunità, o meglio questa deroga al principio generale della sufficienza, ai fini della responsabilità aquiliana, della sola colpa, viene spiegata dalla dottrina con la considerazione che l’iniziativa del privato assolve alla funzione, socialmente utile, di attivare la risposta della giustizia dinanzi all’infrazione di una norma penale.
Ne consegue che la minaccia di una responsabilità fondata sulla colpa avrebbe l’effetto di scoraggiare le denunce, privando l’istituto stesso di significato sul piano pratico, essendo normalmente prevedibile una disparità di valutazioni giuridiche tra il denunciante, anche il più esperto, e gli organi istituzionalmente deputati al vaglio della fondatezza o meno della “notitia criminis”.
Del resto, come è ben noto, la denuncia, quando è presentata da un pubblico ufficiale, è un atto relativo all’esercizio delle pubbliche funzioni, imposto in genere a tutti i pubblici ufficiali o specificamente inerente alla funzione di polizia giudiziaria (artt. 331 e 347 C.p.p.; artt. 2 e 3 C.p.p. abr.) se è invece presentata da un privato (come gliene è data facoltà dall’art. 333 C.p.p.) rappresenta un atto di esercizio privato di funzione pubblica (polizia giudiziaria), ammesso nell’interesse pubblico.
In altri termini, salvo i casi eccezionali in cui sia obbligatoria (art. 364 C.p.), si tratta dell’esercizio di un diritto soggettivo pubblico di “ogni persona”, anche diversa dall’offeso dal reato, diritto che sarebbe contraddittorio ostacolare con la minaccia di una responsabilità per semplice colpa.
L’iniziativa del privato cittadino è insomma oggetto di una valutazione largamente positiva da parte dell’ordinamento, giacché coincide con l’interesse pubblico alla repressione dei reati, sicché l’esposizione ad una responsabilità civile per sola colpa, per quanto grave questa possa essere, renderebbe troppo rischiosa, e finirebbe di fatto con l’impedire, ogni collaborazione del cittadino con lo Stato. É perfettamente logico quindi che, nella comparazione degli interessi, quella valutazione positiva venga meno solo in presenza di interventi privati deliberatamente dannosi, ossia quando il privato faccia ricorso ai pubblici poteri in maniera strumentale e distorta, incolpando “di un reato taluno che egli sa innocente” e così incorrendo nel delitto di calunnia (art. 368 C.P.).
Quanto detto trova conferma nella previsione dell’art. 541 2 comma C.p.p. (già art. 482 2 comma C.p.p. abr.), dal quale emerge con chiarezza che il semplice denunciante, in quanto tale, non può essere mai condannato ai danni in favore dell’imputato assolto, anche se versi in colpa grave.
La condanna del denunciante in colpa grave può essere infatti emessa, funzionalmente dal giudice penale e soltanto con la sentenza pronunciata nel giudizio, cioè in seguito a dibattimento, unicamente quando vi sia stata costituzione di parte civile: non già perché la denuncia sia stata presentata con precipitazione e senza adeguata riflessione, ma per una condotta diversa, ossia per avere il denunciante, con colpa altrettanto grave, sostenuto l’accusa in dibattimento contro l’imputato, poi assolto, con un atto di temerarietà che lo espone a sanzioni parallele a quelle previste a carico del soccombente, per responsabilità aggravata, dall’art. 96 1 comma c.p.c.
Cassazione civile, sez. I, 20 marzo 2014, n. 6554






