Cassazione civile, sez. III, 21 luglio 2011, n. 15992

«Nel caso di danno conseguente a inesatte informazioni (nella specie previdenziali), attinenti al rapporto di lavoro, fornite, a richiesta, dall’ex datore di lavoro al lavoratore, è assente il vincolo contrattuale attuale. È presente, però, la particolare funzione qualificata svolta dal datore di lavoro, naturalmente riferibile ai propri dipendenti e non alla generalità, rispetto a informazioni in suo possesso attinenti al rapporto di lavoro che non sia più attuale. L’obbligo di comportamento trova il proprio fondamento nel pregresso rapporto contrattuale ed è a tutela dell’affidamento che l’ex dipendente ripone nell’ex datore di lavoro, quale detentore qualificato delle informazioni relative ad un rapporto contrattuale ormai concluso, in un contesto che ha sullo sfondo la tutela costituzionale apprestata al lavoro (art. 35 Cost.).
È ravvisabile, quindi, la responsabilità da contatto, con il conseguente regime probatorio desumibile dall’art. 1218 cod. civ., secondo il quale, mentre l’attore deve provare che il danno si è verificato per effetto del contatto, sull’altra parte incombe l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa a sè non imputabile».

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Cassazione civile, sez. III, 21 luglio 2011, n. 15992