Corte Costituzionale, 15 settembre 2022, n. 205
Responsabilità civile magistrati: non rileva la sola privazione della libertà personale ma la lesione di ogni diritto inviolabile della persona.
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’ art. 2, comma 1, della Legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), nel testo antecedente alla modifica apportata dall’ art. 2, comma 1, lett. a), l. 27 febbraio 2015, n. 18 (Disciplina della responsabilità civile dei magistrati), nella parte in cui non prevede il risarcimento dei danni non patrimoniali da lesione dei diritti inviolabili della persona anche diversi dalla libertà personale.
I danni non patrimoniali provocati dal magistrato nell’esercizio delle funzioni giudiziarie devono essere risarciti ogni qualvolta siano lesi diritti inviolabili della persona e non solo quando risulti violata la libertà personale, di cui all’art. 13 Cost. Se è vero che la libertà personale può ritenersi esposta a subire pregiudizi particolarmente gravi per effetto dell’illecito del magistrato ciò non giustifica l’esclusione dalla tutela degli altri diritti inviolabili della persona.
Secondo la Consulta la previgente formulazione della norma che limitava la risarcibilità dei danni non patrimoniali alla sola ipotesi della privazione della libertà personale, è irragionevole, in quanto vìola gli articoli 2,3 e 32 della Costituzione e non è giustificata dall’esigenza di preservare l’autonomia e l’indipendenza della magistratura.
Nell’ordinanza di rimessione era stato esposto che il ricorrente venne sottoposto a perquisizione personale e domiciliare con una vasta eco giornalistica. Il ricorrente aveva domandato inutilmente di essere sentito dai pubblici ministeri inquirenti e, solo dopo due anni, la sua posizione era stata stralciata e rimessa alla Procura competente che, effettuato l’interrogatorio, aveva richiesto l’archiviazione, disposta dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Roma. Di qui la richiesta di risarcimento per responsabilità del magistrato.
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Corte Costituzionale, 15 settembre 2022, n. 205





