Corte di Giustizia UE, 13 dicembre 2007, C. 463-06
La Corte di Giustizia, interpretando il rinvio contenuto nell’art. 11, n. 2 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001 (concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale) all’art. 9, n. 1, lett. b), del regolamento medesimo ha affermato che, in materia di responsabilità civile derivante da un sinistro stradale, la persona lesa può proporre azione diretta contro l’assicuratore dinanzi al giudice del luogo dello Stato membro in cui è domiciliata, qualora l’azione diretta sia prevista dal diritto nazionale e l’assicuratore sia domiciliato nel territorio di uno Stato membro.
La Corte ricorda come la sezione 3 del capitolo II del regolamento n. 44/2001 preveda diverse norme di competenza relative alle azioni proposte nei confronti dell’assicuratore.
L’assicuratore domiciliato nel territorio di uno Stato membro può essere convenuto:
a) davanti ai giudici dello Stato in cui è domiciliato (art. 9, n. 1, lett. a);
b) davanti al giudice del luogo in cui è domiciliato l’attore qualora l’azione sia proposta dal contraente dell’assicurazione, dall’assicurato o da un beneficiario (art. 9, n. 1, lett. b);
c) davanti al giudice del luogo in cui si è verificato l’evento dannoso, qualora si tratti di assicurazione della responsabilità civile o di assicurazione sugli immobili (art. 10).
Riguardo all’assicurazione della responsabilità civile, l’art. 11, n. 2, del regolamento n. 44/2001 rinvia alle suddette norme in materia di competenza per le azioni dirette proposte dalla persona lesa nei confronti dell’assicuratore.
Detto rinvio, osserva la Corte, in particolare per quanto attiene all’applicabilità dell’art. 9, n. 1, lett. b, non può essere interpretato nel senso che la persona lesa possa agire in giudizio contro l’assicuratore esclusivamente dinanzi al giudice del domicilio del contraente dell’assicurazione, dell’assicurato o del beneficiario.
Piuttosto l’intento è quello di «… ampliare la sfera di applicazione di tale regola a categorie di attori, che agiscono in giudizio nei confronti dell’assicuratore, diverse dal contraente dell’assicurazione, dall’assicurato o dal beneficiario del contratto di assicurazione. Così, la funzione di tale rinvio consiste nell’aggiungere all’elenco degli attori, contenuto nell’art. 9, n. 1, lett. b), i soggetti che hanno subito un danno».
Ed effettivamente la ratio della norma è quella di estendere alle parti più deboli una maggiore tutela con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali per cui negare alla vittima il diritto di agire dinanzi al giudice del luogo del proprio domicilio la priverebbe di una tutela identica a quella che tale regolamento concede alle altre parti considerate deboli nelle controversie in materia assicurativa.
Infine viene precisato come l’applicazione della norma sulla competenza a tale azione non è esclusa dalla sua qualifica, nel diritto nazionale, come azione di responsabilità civile, relativa ad un diritto estraneo ai rapporti giuridici di natura contrattuale.
Si tratta infatti di norme attinenti, in generale, alla materia assicurativa e che si distinguono da quelle relative alle competenze speciali in materia contrattuale e di illecito civile.
L’unica condizione alla quale l’art. 11, n. 2, del regolamento n. 44/2001 assoggetta l’applicazione delle suddette disposizioni in fatto di competenza è quella secondo cui l’azione diretta deve essere prevista dal diritto nazionale.
Corte di Giustizia UE, 13 dicembre 2007, C. 463-06





