Cassazione civile, sez. I, 2 dicembre 2010, n. 24548

Il rendiconto inviato periodicamente ai propri clienti dalla società di gestione di portafogli titoli costituisce un vero e proprio rendiconto di gestione e non un mero prospetto riepilogativo di dati contabili.
Ne consegue che non può operare alcun meccanismo di approvazione tacita del conto in conseguenza dell’omessa contestazione entro un dato termine, così come accade nel caso degli estratti di conto corrente bancario.
Non solo alcun meccanismo di approvazione implicita è previsto dalla normativa di settore ma neppure può ipotizzarsi l’applicazione analogica delle disposizioni dettate dall’art. 119 del testo unico bancario e dall’art. 1832 c.c. in tema di approvazione tacita degli estratti conto bancari. Peraltro, osserva la Corte, anche nel caso degli estratti di conto corrente l’approvazione tacita prevista dalle succitate norme è limitata alla conformità dei dati contabili alle singole operazioni da cui derivano e non implica un esonero generalizzato da responsabilità della banca verso il correntista.
Ma ciò che più rileva è la sostanziale differenza di contenuto e di funzione tra gli estratti bancari ed i rendiconti di gestione patrimoniale.
La prestazione del servizio d’investimento consistente nella gestione individuale di portafogli ha regole sue proprie – essenzialmente dettate dall’esigenza di fornire all’investitore un surplus di tutela, che sì esprime anche nell’imposizione della forma scritta sin dalla stipulazione del contratto – con le quali risulterebbe sistematicamente poco coerente ipotizzare un generale principio di approvazione tacita dei rendiconti periodici non contestati in un dato termine.
Neppure può ipotizzarsi l’applicazione delle disposizioni codicistiche in materia di mandato, ed in speciem, della previsione di approvazione tacita dell’operato del mandatario, contemplata dal secondo comma dell’art. 1712 c.c.. Detta norma presuppone l’esecuzione già interamente avvenuta dell’incarico affidato al mandatario, diversamente la valutazione periodica di una gestione patrimoniale ancora in corso è cosa affatto diversa e, proprio per il suo carattere continuativo e perdurante nel tempo, mal si presta ad essere approvata per segmenti temporali
In conclusione il mancato reclamo entro il termine prefissato dalla società di gestione non comporta la decadenza dal diritto di agire in responsabilità nei confronti del gestore stesso, sebbene il comportamento complessivo del cliente, che, come quello del gestore deve essere improntato a buona fede, possa essere valutato dal giudice nel contesto delle risultanze istruttorie.

Clicca e scarica il testo integrale della sentenza ⇣
Cassazione civile, sez. I, 2 dicembre 2010, n. 24548