Cassazione penale, sez.unite, 18 dicembre 2006, n. 41281
Le relazioni di servizio della polizia giudiziaria sono atti irripetibili, come tali inseribili nel fascicolo per il dibattimento, soltanto se contengono un tipo di accertamento che non è possibile “riprodurre” nuovamente nel dibattimento attraverso l’escussione dell’agente.
La sentenza citata attira l’interesse dell’interprete per un duplice motivo: 1. perché offre una definizione di atto originariamente irripetibile (e come tale inseribile nel fascicolo del dibattimento); 2. perchè definisce in quali condizioni e in che limiti può essere esercitato ex officio dal giudice il potere di integrazione probatoria ex art. 507 c.p.p.
Partendo dall’analisi del primo punto, la Corte definisce i criteri per poter qualificare un atto (indipendentemente che si tratti di atto della P.G. , del P.M. o del difensore dell’imputato) come originariamente irripetibile.
Come noto, il codice di procedura non da una definizione di atto ripetibile o non ripetibile, ma solamente dispone all’art. 431 c.p.p. che nel fascicolo per il dibattimento vengono inseriti gli atti non ripetibili compiuti dalla P.G. , dal P.M. o dal difensore. Quindi è compito dell’interprete ricostruire la figura dell’atto non ripetibile.
La Corte, risolvendo un contrasto giurisprudenziale risalente a molti anni or sono, definisce i caratteri che deve avere un atto per poter essere qualificato come non ripetibile e quindi acquisibile nel fascicolo del dibattimento anche senza il consenso delle parti (ex art. 431, 2° comma c.p.p.); ovvero per comprovata condotta illecita dell’imputato (ex art. 111, 5° comma Cost.).
La Corte infatti dispone che non è sufficiente per definire un atto come ripetibile, il nomen iuris ad esso attribuito, poiché potrebbe darsi che un atto che in genere si possa definire non ripetibile, in realtà non lo sia; occorre valutare il contenuto sostanziale dell’atto, e l’attività che in esso è cristallizata.
In particolare, le relazioni di servizio della P.G., che in genere non hanno carattere di irripetibilità poiché descrivono l’attività di indagine svolta dagli agenti, potrebbero assumere il carattere di irripetibilità quando l’informazione in essi contenuta consiste in un accertamento che non potrà essere più compiuto in dibattimento, come ad esempio la descrizione di luoghi, persone o cose soggetti a modificazione. Invero la Corte osserva che in questi casi, l’agente potrebbe certo riferire in dibattimento cosa egli ha visto, ma non come erano le cose, le persone o i luoghi nel momento in cui è stato compiuto l’atto.
Le relazioni di servizio della polizia giudiziaria sono atti irripetibili, come tali inseribili nel fascicolo per il dibattimento, soltanto se contengono un tipo di accertamento che non è possibile “riprodurre” nuovamente nel dibattimento attraverso l’escussione dell’operante: ciò che si verifica allorquando contengano o la descrizione di un’attività materiale ulteriore rispetto a quella investigativa e non riproducibile ovvero la descrizione di luoghi, cose o persone, soggetti a modificazioni.
I caratteri indicati dalla Corte per definire un atto non ripetibile, sono applicabili a qualsiasi atto compiuto, o dalla PG, o dal PM o dal difensore.
In merito al secondo punto sopra citato, la Corte riafferma l’indirizzo giurisprudenziale maggioritario, soprattutto quello delle SS.UU. e della VI sezione, osservando che le pronunce contrarie sono sporadiche ed episodiche (vedi Sez V 1.12.04 n. 15631; sez I 30.1.95 n. rv 201939; sez I 28.9.95 rv 202864).
La Corte premete affermando che l’attuale codice di procedura non accoglie pienamente il principio dispositivo, avendo il Giudice ampi poteri officiosi, e l’art. 507 c.p.p. ne è la conferma.
La Corte osserva che la modifica dell’art. 111 Cost. non ha influito sul codice nella parte in cui riguarda il potere del giudice di ammettere altri mezzi di prova.
Secondo la Corte l’art. 507 c.p.p. ha lo scopo di consentire al giudice di ammettere le prove che gli consentono un giudizio più corrispondente alla realtà dei fatti che egli è chiamato a ricostruire. Infatti, se le informazioni probatorie sono più ampie, è anche più probabile che la sentenza sia equa e che il giudizio sia aderente ai fatti.
Ancora, la corte afferma che l’art. 507 c.p.p. serve anche a far sì che si evitino sentenze ingiuste, potendo il giudice sopperire all’inerzia delle parti, ivi compreso il difensore che ometti di esercitare tutti i poteri ad esso attribuiti dalla legge (ad esempio il deposito delle liste testimoniali).
La corte richiama la decisione della Corte Costituzionale n. 111 del 1993, che attribuisce al giudice il potere di ammettere nuove prove anche nell’inerzia delle parti (PM o difensore), essenziale è che la prova da ammettere si decisiva.
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Cassazione penale, sez.unite, 18 dicembre 2006, n. 41281






