Consiglio di Stato, sez VI, 4 aprile 2011, n. 2100
Il requisito di regolarità contributiva deve essere posseduto, come ogni altro requisito di ammissione, alla scadenza del termine previsto dal bando per la presentazione della domanda di partecipazione, la sua regolarizzazione in data successiva non esplica alcun effetto sanante.
Deve pertanto ritenersi legittima l’esclusione dell’impresa concorrente che risultasse inadempiente sotto tale profilo, anche se l’irregolarità contributiva dovesse venire sanata dopo l’aggiudicazione.
Deve pertanto ritenersi legittima l’esclusione dell’impresa concorrente che risultasse inadempiente sotto tale profilo, anche se l’irregolarità contributiva dovesse venire sanata dopo l’aggiudicazione.
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Consiglio di Stato, sez VI, 4 aprile 2011, n. 2100






