Cassazione civile, sez. II, 25 ottobre 2010, n. 21841

«…un’impresa di ristorazione è del tutto differente […] da quelle di conduzione di negozi di vendita, poiché è idonea – e ne basta la semplice potenzialità, indipendentemente dalla concreta sua verificazione – a snaturare il carattere proprio dell’edificio, compromettendone la quiete e la tranquillità rumori, esalazioni e altri simili eventi, a causa in particolare delle immissioni rumorose e dalle esalazioni di odori sgradevoli, che normalmente derivano dalle attività di tal genere, a causa della stessa loro natura, nonché dell’intensità, della durata e degli orari della frequentazione della clientela, ben diversi da quelli dei negozi, uffici in genere, depositi e magazzini anche di vendita».
Ne deriva che non può essere allestito un ristorante laddove il regolamento condominiale espressamente preveda che le unità immobiliari possano essere destinate, oltre che a negozi, a uffici in genere, depositi e magazzini anche di vendita, sempre che non ne derivino alcuna molestia al vicinato ed alcun pericolo di danno allo stabile e agli abitanti di esso e che escluda ogni utilizzo dei locali che, per effetto di rumori, esalazioni e simili e contrasti con il decoro e con il carattere che si vuoi mantenere allo stabile ad uso di abitazione civile.

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Cassazione civile, sez. II, 25 ottobre 2010, n. 21841