Cassazione civile, sez. lavoro, 17 gennaio 2008, n. 854

«In applicazione dell’art. 29, primo comma della legge 3 giugno 1975 n. 160, come sostituito dall’art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, colui che nell’ambito di una società a responsabilità limitata svolga attività di socio amministratore e di socio lavoratore ha l’obbligo di chiedere l’iscrizione nella gestione in cui svolge attività con carattere di abitualità e prevalenza; nell’incompatibile coesistenza delle due corrispondenti iscrizioni, è onere dell’inps decidere sull’iscrizione all’assicurazione corrispondente all’attività prevalente».

Cassazione civile, sez. lavoro, 17 gennaio 2008, n. 854