Cassazione penale, sez. unite, 12 gennaio 2012, n. 491

Chiamate a decidere se il giudice penale, adito con le forme dell’incidente di esecuzione, difetti di giurisdizione o di competenza in ordine alla domanda del condannato di accertamento dell’inesistenza dell’obbligazione di pagamento di determinate partite delle spese processuali, le Sezioni Unite hanno affermato che:
a) la domanda del condannato che, senza mettere in discussione la sussistenza e la portata della statuizione in sé della condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, contesti la correttezza della loro quantificazione quale operata dall’ufficio addetto a tale compito, sotto il profilo sia del calcolo del concreto ammontare delle voci di spesa sia della loro pertinenza ai reati cui si riferisce la condanna, quali desumibili dalla statuizione predetta, va proposta al giudice civile nelle forme dell’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ.;
b) il giudice penale erroneamente investito nelle forme dell’incidente di esecuzione della domanda del condannato di accertamento dell’inesistenza dell’obbligazione di pagamento di determinate partite delle spese processuali deve dichiarare (non il proprio difetto di giurisdizione ma solo) il non luogo a provvedere sull’istanza, senza che tale declaratoria possa costituire in sé preclusione alla risottoposizione della stessa, nel rispetto dei presupposti procedurali necessari, al giudice civile competente in materia di opposizioni all’esecuzione forzata.

Cassazione penale, sez. unite, 12 gennaio 2012, n. 491