Cassazione penale, sez. III, 20 settembre 2013, n. 15113
Configura il reato di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine ex art. 516 c.p. il commercio di prodotti caseari indicati come âfreschiâ ma realizzati mediante lâutilizzo di ingredienti industriali pre-lavorati come il latte in polvere.
Il concetto di âfreschezzaâ di un alimento ha attinenza non solo al prodotto finito ma anche agli ingredienti che lo compongono, in quanto il concetto di freschezza di un alimento non può avere attinenza solo con dati quali la temperatura o la preparazione al momento, ma deve essere riferito anche a dati intrinseci che ne attestino la genuinitĂ e la bontĂ della produzione, in quanto la nozione di prodotto alimentare ingloba non solo il prodotto finito, ma anche gli ingredienti adoperati e i cicli di lavorazione che debbono, per lâappunto, assicurare nel loro insieme una genuinitĂ di produzione. E certamente è innegabile che tra i componenti di un prodotto da valutare in termini di genuinitĂ vadano intesi anche quegli elementi che bandiscono qualsiasi riferimento a componenti artificiali o comunque non naturali.
Nella fattispecie lâimputato era accusato del reato di cui allâart. 516 c.p. in ragione della produzione di ricotta prodotta con siero di latte in polvere anzichĂŠ con latte fresco, condotta peraltro vietata dallâart. 1 della legge 138/74 che vieta la preparazione di prodotti caseari preparati con latte fresco al quale sia stato aggiunto latte in polvere o altri latti conservati con qualunque trattamento chimico o comunque concentrati; con latte liquido destinato al consumo alimentare diretto o alla preparazione di prodotti caseari ottenuto, anche parzialmente, con latte in polvere o con altri latti conservati con qualunque trattamento chimico o comunque concentrati; con con prodotti comunque derivati da latte in polvere.
Art. 516 cod. pen. â Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro
Cassazione penale, sez. III, 20 settembre 2013, n. 15113






