Cassazione penale, sez. III, 11 giugno 2015, n. 24691

La fattispecie incriminatrice descritta nell’art. 181, comma 1 bis, d.lgs. n. 42 del 2004, che contempla la realizzazione di opere in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa, configura un reato di pericolo sicché, per l’integrazione dell’illecito penale, non è necessario un effettivo pregiudizio per l’ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano ictu oculi inidonee a compromettere i valori del paesaggio. Il principio di offensività deve essere inteso, al riguardo, in termini non di concreto apprezzamento di un danno ambientale, bensì dell’attitudine della condotta a porre in pericolo il bene protetto.
Ne! caso di specie, i giudici di merito hanno dato conto dell’entità dell’opera eseguita e del fatto che la stessa è risultata non irrilevante sotto il profilo oggettivo, oltre ad essere stata realizzata in area dichiarata di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento. Pertanto i giudici, dandone congrua motivazione, hanno valutato l’intervento idoneo a compromettere l’ambiente, pervenendo alla corretta conclusione circa la sussistenza di un’effettiva messa in pencolo del paesaggio, oggettivamente insita nella minaccia ad esso portata e valutabile come tale ex ante, nonché una violazione dell’interesse dalla P.A. ad una corretta informazione preventiva ed all’esercizio di un efficace e sollecito controllo.

Cassazione penale, sez. III, 11 giugno 2015, n. 24691