Cassazione civile, sez. III, 7 ottobre 2008, n. 24752

A norma dell’art. 144 del d.lgs. 209/2005 – Codice delle Assicurazioni (e, nel regime previgente, dell’art. 18 della L. 990/1969) “il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione”.
L’azione diretta del danneggiato nei confronti della Compagnia assicuratrice ha l’unico effetto di mutare coattivamente il beneficiario della prestazione che, anziché l’assicurato, diviene il danneggiato stesso. Non muta invece l’oggetto del contratto di assicurazione della responsabilità civile da circolazione dei veicoli che è l’indennizzo, mentre il debito del danneggiante, essendo risarcitorio, è illimitato.
L’obbligazione dell’assicuratore è contenuta nei limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione in quanto la solidarietà fra assicurato ed assicuratore ha natura atipica (cosiddette obbligazioni solidali ad interesse unisoggettivo, volte a rafforzare un debito principale), e perciò l’unicità della prestazione, non mutando nei confronti dell’assicurazione la natura indennitaria, trova un limite nel titolo che la costituisce a carico dell’assicuratore e cioè nelle disposizioni delle norme sopra richiamate.
Il danneggiato pertanto non può agire nei confronti della Compagnia assicuratrice per l’intero ammontare del risarcimento, salvo poi il regresso di quest’ultima nei confronti dell’effettivo responsabile per la quota eccedente, ma solo nei limiti del massimale di polizza.

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Cassazione civile, sez. III, 7 ottobre 2008, n. 24752