Cassazione civile, sez. lavoro, 11 gennaio 2008, n. 511
Art. 2112 â Trasferimento dellâazienda.
ÂŤIn caso di trasferimento dâazienda, il rapporto di lavoro continua con lâacquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
Lâalienante e lâacquirente sono obbligati, in solido per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione dellâalienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
Lâacquirente è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili allâimpresa dellâacquirente.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche in caso di usufrutto o di affitto dellâaziendaÂť.
La giurisprudenza di questa Corte ha peraltro precisato che di detto articolo anche anteriormente alle modifiche apportatevi dal D.lgs. n. 18 del 2001, va data una lettura, coerente con la giurisprudenza comunitaria formatasi in merito alla interpretazione della direttiva n. 187 del 1977 e con le esplicite indicazioni fornite dalla direttiva n. 50 del 1998, la quale permette di ricondurre, ai fini da esso considerati, alla cessione di azienda anche il trasferimento di un ramo della stessa, purchĂŠ si tratti di un insieme di elementi produttivi organizzati dallâimprenditore per lâesercizio di unâattivitĂ , che si presentino prima del trasferimento come una entitĂ dotata di autonoma ed unitaria organizzazione, idonea al perseguimento dei fini dellâimpresa e che conservi nel trasferimento la propria identitĂ (Cass. 10 gennaio 2004, n. 206).
Cassazione civile, sez. lavoro, 11 gennaio 2008, n. 511






