Cassazione civile, sez. III, 6 maggio 2008, n. 11040

Nell’ambito di una competizione sportiva automobilistica su circuito chiuso al traffico quale, come nel caso di specie, una prova speciale di rally, i partecipanti alla gara non sono tenuti all’osservanza delle disposizioni del Codice della Strada, in quanto dirette a disciplinare la libera circolazione stradale e non una gara su un tratto di strada inibito al traffico.
La Corte pertanto, in ordine all’invocata applicazione della norma di cui all’art. 2054 c.c. – per cui il conducente di veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione dello stesso, se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno – ha ritenuto, in linea con il conforme all’orientamento della giurisprudenza di legittimità di doversi escludere l’applicazione per i partecipanti alla gara delle ordinarie norme di comportamento prescritte in materia di circolazione stradale.
Gli ermellini rammentano tuttavia come «la violazione del principio del neminem ledere di cui all’art. 2043 c.c. non può, a priori ed astrattamente escludersi in relazione al “pilota” di un’auto riguardo ad una gara sportiva di velocità per quanto a circuito chiuso perché anche con riferimento a tale tipo di competizione agonistica può verificarsi il compimento da parte del pilota di un fatto illecito (quale strutturato nei suoi elementi essenziali della colpa e dell’antigiuridicità del comportamento), come ad esempio consequenziale alla non osservanza di una regola riguardante la gara o ad una condotta di evidente negligenza».
Nel caso specifico tale eventuale comportamento illecito è stato comunque escluso dal giudice di merito con adeguata motivazione per cui è risultato esente da ogni responsabilità per condotta colposa un pilota di rally, che durante una competizione aveva travolto due spettatori cagionando loro lesioni gravi. Sono stati invece riconosciuti quali responsabili in solido del sinistro il comitato organizzatore, il direttore di gara e la compagnia assicurativa.

Cassazione civile, sez. III, 6 maggio 2008, n. 11040