Corte dei Conti, sez. I, 7 aprile 2008, n. 154

L’art. 3, secondo comma, della L. 816/85 (legge completamente abrogata dal d.lgs. 216/2000), prevedeva la possibilità di disporre il raddoppio dell’indennità mensile di carica per i primi cittadini dei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti che svolgessero attività lavorativa non dipendente o che, quali lavoratori dipendenti, fossero collocati in aspettativa non retribuita.
Con il raddoppio dell’indennità di carica, previsto dalla menzionata legge n. 816/85, il legislatore aveva inteso indennizzare quegli amministratori locali che, proprio in virtù dell’esercizio delle funzioni connesse alla carica rivestita fossero costretti a distogliere tempo ed energia alla propria attività lavorativa con perdita di guadagno, sia che si trattasse di attività autonoma, sia che si trattasse di attività dipendente con collocamento in aspettativa senza assegni.
È palese, quindi, la natura risarcitoria del beneficio, spettando il raddoppio per compensare il sacrificio temporale ed economico per la disponibilità del tempo necessario all’esercizio del mandato elettivo.
Ne consegue che tale beneficio non potesse essere corrisposto in favore chi non svolgesse attività lavorativa perché, ad esempio, disoccupato, studente, casalinga o pensionato.
Il Consiglio di Stato tuttavia, pronunciandosi in merito ad un quesito formulato dal Ministero dell’Interno, con parere n. 1965/1986 reso in data 9 gennaio 1987, ebbe modo di chiarire il diritto al raddoppio dell’indennità in favore del pensionato che di fatto esercitasse comunque un’attività lavorativa, autonoma o dipendente, ricorrendo le altre condizioni previste dalla legge.

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Corte dei Conti, sez. I, 7 aprile 2008, n. 154