Consiglio di Stato, sez. VI, 3 ottobre 2014, n. 4957
«La produzione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio non può assurgere al rango di prova, seppure presuntiva, sull’epoca di anteriore realizzazione dell’abuso edilizio-paesaggistico rispetto al vincolo apposto, in assenza di minimi riscontri documentali o di altri elementi di prova eventualmente anche indiziari ma concordanti (Cons. St., sez. VI, 5 agosto 2013, 4075; Sez. IV, 14 febbraio 2012, n. 703; Sez. V, 6 giugno 2001, n. 3067).
Pertanto, in applicazione del principio generale di cui all’art. 2697 c.c., chi realizza interventi ritenuti abusivi, su immobili esistenti, è tenuto a dimostrare rigorosamente, se intende evitare le misure repressive di legge, lo stato della preesistenza, posto che, in tali casi, solo il privato dispone, ed è normalmente in grado di esibire, la documentazione idonea al fine di fornire utili elementi di valutazione quali fotografie con data certa dell’immobile, estratti delle planimetri catastali, il progetto originario e i suoi allegati, e quant’altro di utile».
Consiglio di Stato, sez. VI, 3 ottobre 2014, n. 4957






