Cassazione civile, sez. I, 25 giugno 2009, n. 14906
Il vincolo del matrimonio civile può essere sciolto a causa dellâinconfessata intenzione di tradire che un coniuge aveva in serbo dentro di sĂŠ allâinsaputa dellâaltro.
Il diritto allâannullamento del matrimonio civile, mediante la delibazione della sentenza di nullitĂ dellâunione religiosa, spetta tuttavia solamente al coniuge che non era a conoscenza della riserva mentale dellâaltro.
La delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullitĂ del matrimonio concordatario per esclusione, da parte di uno dei coniugi, di uno dei âbona matrimoniiâ (nella fattispecie lâesclusione dellâobbligo della fedeltĂ ), può trovare ostacolo nellâordine pubblico nel caso in cui detta esclusione sia rimasta, inespressa, nella sfera psichica del suo autore senza manifestarsi (nĂŠ comunque essere stata conosciuta o conoscibile) allâaltro coniuge, in quanto, in tal caso, si pone in contrasto con lâinderogabile principio della tutela della buona fede e dellâaffidamento incolpevole.
Tale principio, ancorchĂŠ inderogabile, si ricollega ad un valore individuale che appartiene alla sfera di disponibilitĂ del soggetto ed è preordinato a tutelare questo valore contro gli ingiusti attacchi esterni, non contro la volontĂ del suo titolare, al quale va riconosciuto il diritto di scegliere la non conservazione del rapporto viziato per fatto dellâaltra parte.
Ne consegue che la delibazione della sentenza ecclesiastica della nullitĂ del matrimonio per lâesclusione da parte di uno soltanto dei coniugi di uno del âbona matrimoniiâ, non può trovare ostacolo nellâordine pubblico, ove detta esclusione sia rimasta, inespressa, nella sfera psichica del suo autore, senza essere conosciuta o conoscibile allâaltro coniuge, quando sia il coniuge che ignorava, o non poteva conoscere, il vizio del consenso dellâaltro coniuge a chiedere la declaratoria di esecutivitĂ della sentenza ecclesiastica da parte della Corte dâAppello.
Cassazione civile, sez. I, 25 giugno 2009, n. 14906






