Cassazione penale, sez. III, 4 marzo 2009, n. 9853
Il reato contravvenzionale di getto pericoloso di cose (art. 674 c.p.), pur recentemente fatto oggetto di interpretazione estensiva fino a ricomprendere, al verificarsi di determinate condizioni, l’emissione di onde elettromagnetiche (vedasi Cass. Pen., sez. III, n. 36845/2008), secondo la medesima sezione della S.C. non è tuttavia integrato dalla propagazione del calore attraverso le pareti.
La norma prevede infatti, oltre al getto od al versamento di cose, l’emissione di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare effetti molesti alle persone ovvero ad offendere od imbrattare.
Il nocumento deve tuttavia essere un effetto diretto dell’emissione di gas, vapore o fumo mentre nella fattispecie, relativa al camino di un forno, la molestia derivante dal riscaldamento delle pareti attraversate dalla canna fumaria a causa del calore sprigionato è conseguenza solo indiretta del passaggio dei fumi.
La Corte precisa altresì come non vadano confusi i piani dell’illecito penale e di quello civile: l’art 844 c.c. prevede, in materia di immissioni, un limite alle propagazioni di calore che superino la normale tollerabilità. Le stesse non sono invece contemplate nella norma penale, che, come noto, non permette analogia in malam partem, “sicché risulta evidente che il fenomeno di cui si tratta non è riferibile alla esistenza di interessi collettivi, la cui tutela giustifica l’intervento sanzionatorio dello Stato, ma riguarda esclusivamente il libero godimento del diritto di proprietà, la cui compressione consente il ricorso agli strumenti di natura privatistica che sono posti a tutela di tale diritto”.
Cassazione penale, sez. III, 4 marzo 2009, n. 9853





