Corte di Giustizia UE, 24 gennaio 2008, C. 257-06
Secondo la normativa nazionale (art. 10, comma 8, della legge 11 ottobre 1986, n.713, come sostituito dall’art.9, comma 4, del d.lgs. 29 aprile 1997, n.126) è imposto all’importatore di prodotti cosmetici in confezioni pronte per la vendita provenienti da Paesi membri dell’Unione europea l’obbligo, sanzionato pecuniariamente in via amministrativa, di comunicare al Ministero della Sanità ed alla Regione il nome o la ragione sociale dell’impresa, la sua sede legale e quella dell’officina di produzione nonché l’elenco completo e dettagliato delle sostanze impiegate e contenute in detti prodotti.
Tale normativa è compatibile con la direttiva comunitaria 76/768 per mezzo della quale si è inteso conciliare l’obiettivo della libera circolazione dei prodotti cosmetici con quello della salvaguardia della sanità pubblica.
L’obbligo di comunicazione consente infatti alle autorità competenti, nei casi di alterazione della salute, di trasmettere il più rapidamente possibile ai servizi medici informazioni indispensabili al fine di garantire un trattamento medico pronto ed adeguato. Esso appare dunque proporzionato all’obiettivo di tutela della salute delle persone, contenuto all’art. 7, n. 3, della direttiva 76/768.
Corte di Giustizia UE, 24 gennaio 2008, C. 257-06





