Cassazione civile, sez. III, 5 giugno 2007, n. 13086
Nel giudizio di cassazione la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso.
Pertanto, se la procura non viene rilasciata in occasione di detti atti, è necessario che il suo conferimento si realizzi nella forma prevista dal secondo comma dell’art. 83 c.p.c., cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata.In particolare, non è validamente conferita la procura rilasciata al nuovo difensore, nominato in sostituzione del precedente, apposta su un atto da questi redatto (nella specie denominato “atto di costituzione”).
Cassazione civile, sez. III, 5 giugno 2007, n. 13086






