Consiglio di Stato, sez. V, 11 settembre 2007, n. 4805
Lo svolgimento dell’attività di procreazione assistita e fecondazione artificiale necessita di specifico titolo abilitativo, non potendo essere annoverata all’interno della branca specialistica di ostetricia e ginecologia.
In tal senso è significativo, infatti, il valore ermeneutico della legge n. 40 del 2004, che conferma al riguardo l’autonomia delle specifiche attività di procreazione rispetto agli altri settori.
Consiglio di Stato, sez. V, 11 settembre 2007, n. 4805






