Cassazione civile, sez. unite, ordinanza 13 giugno 2008, n. 15916

L’azione con la quale un avvocato richiede, ai sensi degli artt. 28 e 29 della L. 794/1942, la liquidazione dei compensi dovuti per l’attività professionale svolta, è utilizzabile solo in caso di prestazioni giudiziali civili e la giurisdizione in materia appartiene sempre al giudice ordinario.
Detto procedimento, si ricorda, viene introdotto con ricorso al capo dell’ufficio giudiziario già adito per il processo, si svolge in camera di consiglio e si conclude con ordinanza ricorribile in Cassazione ex art. 111 Cost.
Nel caso di specie la richiesta di liquidazione di compensi professionali ex L. 794/1942 era stata proposta dinnanzi al TAR ovvero il medesimo giudice dinnanzi al quale erano state svolte le attività professionali delle quali si domandava la liquidazione del compenso.
La Suprema Corte, risolta preliminarmente la questione relativa all’ammissibilità del regolamento di giurisdizione, ha ritenuto che la giurisdizione in materia non può che competere al giudice ordinario, trattandosi di controversia privata avente ad oggetto la pretesa degli onorari professionali del difensore nei confronti del proprio cliente sulla base del procedimento speciale di cui alla l. n. 794 del 1942, artt. 28 e 29, espressamente attinente a onorari giudiziali in materia civile.

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Cassazione civile, sez. unite, ordinanza 13 giugno 2008, n. 15916