Consiglio di Stato, sez. V, 30 dicembre 2015, n. 5868

Nei procedimenti amministrativi attivati d’ufficio nessun obbligo di preavviso di rigetto.

La Quinta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 30.12.2015 n. 5868 ha ribadito consolidati principi giurisprudenziali in materia di procedimento amministrativo avviato d’ufficio.
In particolare il Collegio ha rilevato che, in relazione ai procedimenti attivati d’ufficio, non vi è l’obbligo di preavviso del rigetto sancito dall’art. 10 bis, legge n. 241 del 1990 (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, n. 2548 del 2012; Cons. giust. amm., 4 luglio 2011, n. 472, cui si rinvia ai sensi dell’art. 88, co. 2, lett. d), c.p.a.).
Inoltre l’elenco delle ipotesi, di cui all’ultimo periodo dell’art. 10 bis, l. n. 241 del 1990, per le quali non è necessaria la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda, non ha carattere tassativo.
Sulla scorta di tali principi, la mancata comunicazione del preavviso di rigetto non comporta ex se l’illegittimità del provvedimento finale, in quanto la norma sancita dall’art. 10 bis cit., va interpretata alla luce del successivo art. 21 octies, co. 2, legge n. 241 del 1990, il quale, nell’imporre al giudice di valutare il contenuto sostanziale del provvedimento e di non annullare l’atto nel caso in cui le violazioni formali non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale del medesimo, rende irrilevante la violazione delle disposizioni sul procedimento o sulla forma dell’atto allorché il contenuto dispositivo non sarebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

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Consiglio di Stato, sez. V, 30 dicembre 2015, n. 5868