Cassazione penale, sez. V, 8 marzo 2006, n. 13673

La Cassazione torna, ancora una volta, sull’annosa questione della natura della responsabilità dell’evento più grave nella fattispecie delittuosa configurante il reato preterintenzionale.
Con la Sentenza citata, la Corte afferma che l’elemento soggettivo del reato preterintenzionale è unico, e non duplice, ossia dolo misto colpa, ovvero dolo misto responsabilità oggettiva.
Come è noto, il delitto è preterintenzionale, come previsto dall’art. 43, 3° comma c.p. , quando dall’azione o dall’omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto.
In altre parole, l’agente deve volere l’evento meno grave (lesioni o percosse), ma non deve assolutamente volere quello più grave.
In particolare, l’agente, non deve volere l’evento più grave neppure a titolo di dolo eventuale, in altre parole deve sussistere una netta contraddizione tra la volontà dell’agente a commettere l’azione che cagiona l’evento sussidiario e l’evento più grave; altrimenti si configurerebbe il delitto di omicidio volontario.
Ma a che titolo allora occorre imputare correttamente la colpevolezza del soggetto all’evento più grave?
Le categorie generali di elemento soggettivo del reato, previste dal codice Rocco sono il dolo, la preterintenzione e la colpa, oltre ad altre ipotesi marginali (e criticabili in quanto incostituzionali) di responsabilità oggettiva (cfr. art. 42, 3° comma c.p.).
La preterintenzione, sarebbe elemento psicologico distinto dal dolo e dalla colpa, poiché il legislatore lo ha previsto appunto tra le altre due categorie.
Sino ad oggi, l’elemento psicologico del reato preterintenzionale, le cui uniche figure previste dall’ordinamento sono l’omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.) e il procurato aborto (art. 18,2° comma L. 194/78), è sempre stato concepito come doppio, ossia un misto di dolo e responsabilità oggettiva, ovvero dolo misto a colpa.
Le implicazioni pratiche sono notevoli, poiché secondo la prima concezione, l’agente risponderebbe di tutti gli eventi che siano legati dal nesso di causalità con la sua azione diretta a provocare l’evento minore; mentre secondo l’altra concezione l’agente risponderebbe del delitto di omicidio preterintenzionale solo se egli ha previsto (ma non accettato) il verificarsi dell’evento più grave (morte) evitabile.
Molti autori si sono sforzati di trovare una risposta in sintonia con il dettato costituzionale dell’art. 27, secondo il quale “la responsabilità penale è personale”.
Secondo tale ultimo articolo citato, le fattispecie delittuose che imputano la responsabilità all’autore della condotta, per il solo semplice verificarsi dell’evento, senza un giudizio di riprovevolezza della volontà, non sarebbero ammissibili nell’ordinamento costituzionale.
Ed allora la maggior parte della dottrina, tra cui anche il Mantovani (in Diritto Penale, F. Mantovani, PD 1992), aderisce alla teorica del dolo misto a colpa, in primis perché in tal modo sarebbe costituzionalmente orientata, ed in aggiunta perché sistematicamente sarebbe una figura contrapposta ed intermedia tra il dolo e la colpa, ma soprattutto contrapposta alla responsabilità oggettiva, prevista dal legislatore del ‘32 all’art. 42 c.p. e non all’art. 43 c.p.
Si osservi che lo stesso autore ritiene che la teorica del dolo misto a colpa sarebbe confortata dalla Sent. Corte Cost. n. 364/88.
Tanti autori, si segnala, ne auspicano la soppressione come figura autonoma di delitto.
La Sentenza in oggetto, rompe e definisce l’annosa discussione, affermando che l’elemento soggettivo del reato preterintenzionale è unico e non doppio; esso è rappresentato unicamente nella volontà di infliggere percosse o provocare lesioni.
La Corte afferma che la figura tipica di responsabilità è il dolo, mentre la colpa e la preterintenzione sono eccezioni previste dagli ulteriori commi dell’art. 42 c.p.
La Corte ricostruisce il concetto di causalità morale (art. 42 c.p.) contrapponendola alla causalità materiale (art. 40 c.p.), fondandola sul rapporto tra intenzione della condotta, costituita dalla volontà e prevedibilità del risultato della condotta, ed evento della stessa. Nel delitto doloso, o secondo l’intenzione, l’evento corrisponde all’intenzione del risultato dell’azione. Detta corrispondenza invece non sussiste nel delitto colposo, dove l’evento, seppur previsto o prevedibile, non corrisponde all’intenzione, e per tale ragione l’art. 43 indica specifici criteri di causalità morale (negligenza, imprudenza ed imperizia…).
Quanto all’omicidio preterintenzionale la Corte ritiene che permanga il rapporto di corrispondenza fra intenzione ed evento con la differenza, rispetto al delitto doloso, della maggior gravità dell’evento cagionato rispetto a quello voluto. Secondo la Corte, l’elemento psicologico del delitto preterintenzionale è unico, perché è unico anche l’evento (morte in seguito a lesioni o percosse), evento più grave che assorbe quello sussidiario (percosse o lesioni) anche ai sensi dell’art. 15 c.p., evento che deve sempre essere omogeneo a quello sussidiario.
Particolarmente significativo al riguardo il seguente passaggio tratto dalla parte motiva della sentenza «…quanto al delitto preterintenzionale, la disposizione dell’art. 43 assorbe la prevedibilita di evento più grave nell’intenzione di risultato, per il quale parametri di negligenza, imprudenza o imperizia, men che d’inosservanza di norme sono assolutamente irrilevanti. È per esempio incontroverso che l’essere l’agente privo di conoscenze mediche, tali da consentirgli di prevedere l’evoluzione nell’evento morte del risultato lesivo intenzionale, non pone questione di imperizia, pur a fronte di complessa ricostruzione medico – legale del nesso causale. La ragione evidente è che chi agisce con dolo di delitto di percosse o lesioni per definizione può prevedere l’evento più grave del risultato voluto, indipendentemente dai parametri che servono a qualificare la colpa. Il rischio del verificarsi della morte è implicito nell’offesa dell’incolumità personale, tant’è che se l’agente prevede l’evento morte, il delitto è secondo l’intenzione, e va qualificato omicidio volontario».
In sintesi, perché si configuri il delitto preterintenzionale, basta che l’agente abbia voluto coscientemente l’evento minore (lesioni o percosse), senza necessità che l’agente abbia previsto anche quello più grave, perché l’elemento psicologico unico, fa si che il dolo per l’evento più grave sia assorbito in quello minore, da solo sufficiente ad integrare il reato.

Cassazione penale, sez. V, 8 marzo 2006, n. 13673