Cassazione Penale, sez. IV, 18 ottobre 2007, n. 38537

Secondo la giurisprudenza costante di legittimità, lo stato di ebbrezza del conducente di veicoli può essere accettato e provato con qualsiasi mezzo e, non necessariamente né unicamente, attraverso la strumentazione e la procedura indicate nell’art. 379 reg. att. esec. C.d.S. (Cass. sezioni unite 27,9,1995 n, 1299; tra le conformi più recenti Cass. sez. IV 4.5.2004 n. 39057).
Ne deriva che, in alternativa all’analisi dell’aria alveolare espirata, l’accertamento può essere il risultato di analisi ematiche, qualora il giudice di merito ritenga attendibile detto accertamento.
In particolare il prelievo ematico può avvenire, secondo i normali protocolli medici di pronto soccorso, durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito di un incidente stradale.
Le risultanze di tale prelievo sono inoltre sicuramente utilizzabili per l’accertamento del reato contravvenzionale di guida in stato di ebbrezza, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica, e restando irrilevante, al fine dell’utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso (Cfr. Cass. pen., sez. IV 02-10-2003, n. 37442).
In tali occasioni, precisa la Corte, il prelievo ematico è necessitato da una tutela della persona, per cui l’indagine sull’accertamento di un reato non è sicuramente lo scopo a cui mira il prelievo, e, come tale, nessun abuso sulla persona dell’imputato può ritenersi consumato.
Al contrario, il prelievo ematico effettuato in assenza di consenso e non nell’ambito di un protocollo medico di pronto soccorso, e dunque non reso necessario ai fini sanitari, è inutilizzabile ex art. 191 c.p.p., per violazione dell’art. 13 Cost., il quale tutela l’inviolabilità della persona.

Cassazione Penale, sez. IV, 18 ottobre 2007, n. 38537