Cassazione civile, sez. II, 14 aprile 2009, n. 8890
Non è possibile impugnare il preavviso di fermo amministrativo. Il cittadino può contestare il provvedimento solo qualora il fermo sia stato iscritto nei pubblici registri.
ÂŤLa comunicazione preventiva di fermo amministrativo (c.d. preavviso) di un veicolo, notificata a cura del concessionario esattore, non arrecando alcuna menomazione al patrimonio â poichĂŠ il presunto debitore, fino a quando il fermo non sia stato iscritto nei pubblici registri, può pienamente utilizzare il bene e disporre â è atto non previsto dalla sequenza procedimentale dellâesecuzione esattoriale e, pertanto, non può essere autonomamente impugnabile ex art. 23 L. n. 689/81, non essendo il destinatario titolare di alcun interesse ad agire ai sensi dellâart. 100 cod. proc. civ. Lâazione di accertamento negativo del credito dellâamministrazione, da parte sua, non può essere astrattamente proposta in ogni tempo per sottrarsi alla preannunciata esecuzione della cartella esattoriale, impugnabile (eventualmente in via recuperatoria) con le forme, i tempi e il rito specificamente dipendenti dalla sua origine e dal tipo di vizi fatti valereÂť.
Cassazione civile, sez. II, 14 aprile 2009, n. 8890






