Consiglio di Stato, sez. V, 20 marzo 2015, n. 1543
Il preavviso di ricorso ex art. 243 bis, d.lgs. 163/2006 non dà luogo ad un procedimento contenzioso o paracontenzioso a tutela di una posizione giuridica soggettiva, costituendo piuttosto uno strumento per sollecitare l’Amministrazione pubblica ad un eventuale riesame, non obbligatorio, del proprio operato in autotutela, con la conseguenza che dal silenzio serbato dalla stessa non deriva alcun onere di impugnazione da parte del ricorrente, nulla esso aggiungendo all’assetto di interessi previsto nel provvedimento principale, in quanto il rigetto del preavviso di ricorso ha natura meramente confermativa del contestato provvedimento dell’Amministrazione, senza essere foriero di ulteriori ed autonomi effetti lesivi e non necessitando, pertanto, di un’eventuale autonoma impugnazione da parte dell’interessato.
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Consiglio di Stato, sez. V, 20 marzo 2015, n. 1543





