Cassazione civile, sez. II, 1 aprile 2008, n. 8445

Come in precedenza rilevato dalla Cassazione civile con sentenza n. 12840 del 2006, l’assistenza legale è riservata agli iscritti negli albi forensi solo nei limiti della rappresentanza, assistenza e difesa delle parti in giudizio e, comunque, di diretta collaborazione con il giudice nell’ambito del processo.
Al di fuori di tali limiti, l’attività di assistenza e consulenza legale non può considerarsi riservata agli iscritti negli albi professionali e conseguentemente non rientra nella previsione dell’art. 2231 c.c. per cui sussiste il diritto al compenso in favore di colui che la esercita.
Lo status di praticante avvocato non impedisce dunque di prestare assistenza in materia stragiudiziale ma allo stesso tempo determina una personale assunzione di responsabilità in capo al praticante stesso (e non anche al titolare dello studio) per i danni cagionati ai clienti nello svolgimento di attività stragiudiziali di cui egli si sia occupato direttamente nel corso della pratica forense.

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Cassazione civile, sez. II, 1 aprile 2008, n. 8445