Corte costituzionale, 11 febbraio 2011, n. 46

È costituzionalmente illegittimo dell’articolo 6 del D.P.R. n. 156/73 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) c.d. “codice postale” nella parte in cui dispone che l’Amministrazione ed i concessionari del servizio telegrafico – attualmente Poste Italiane S.p.A. – non incontrano alcuna responsabilità per il ritardato recapito delle spedizioni effettuate con il servizio postacelere.
Va precisato che detta norma è stata abrogata dall’articolo 218 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), sebbene suscettibile di trovare (ancora) applicazione per tutte le fattispecie antecedenti l’abrogazione.
Non basta secondo i giudici costituzionali la previsione di un risarcimento minimo, per il caso di ritardato recapito, pari al costo di spedizione in quanto si tradurrebbe, di fatto, in una totale esclusione di responsabilità, non essendo in grado di assolvere ad una funzione risarcitoria del danno arrecato all’utente, che utilizza il predetto servizio proprio in vista della celerità del medesimo.
La norma impugnata determina in favore del gestore un ingiustificato privilegio senza realizzare alcun ragionevole equilibrio tra le esigenze del gestore e quelle degli utenti del servizio. Un equilibrio che il legislatore avrebbe invece dovuto realizzare, essendo venuta meno la concezione puramente amministrativa del servizio postale, e quindi “la possibilità di collegare tali limitazioni di responsabilità alla necessità di garantire la discrezionalità dell’Amministrazione” (sentenza n. 463 del 1997).

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Corte costituzionale, 11 febbraio 2011, n. 46