Cassazione penale, sez. III, 26 giugno 2012, n. 25207
«In relazione alla doglianza riferita all’ambito di ricondudbilità degli pneumatici giunti a fine vita alla disciplina dei “rifiuti” è necessario evidenziare che la nozione di “pneumatico fuori uso” (categoria identificata con il codice 16.01.03 nell’elenco europeo dei rifiuti) deve essere distinta, perché diversa, da quella di “pneumatico usato”, anche se eventualmente usurato.
Fino all’adozione dei Decisione n. 2000/532/CE (relativa alia riformulazione nell’elenco europeo dei rifiuti), la voce 16.01.03 del codice CER designava gli “pneumatici usati”, senza ulteriori specificazioni, e nella normativa del nostro Paese, dopo l’entrata in Vigore del D.Lgs. n. 22/1997, il D.M. 5 febbraio 1998 accomunava (nell’Allegato 1 – Suballegato 1) tra i rifiuti passibili di operazioni di recupero di materia secondo le procedure semplificate, con il medesimo codice 16.01.03, i “pneumatici non ricostruibi” (punto 10.2) e quelli “ricostruibili” (punto 10.3) ed in entrambi i casi ne descriveva le caratteristiche facendo ricorso alla dizione “pneumatici usurati”.
Dopo la Decisione n. 2000/532/CE del 3 maggio 2000, entrata in vigore il 1° gennaio 2002, il codice CER 16.01.03 non è più intitolato “pneumatici usati”, bensì “pneumatici fuori uso” e tale modifica è stata recepita nel nostro ordinamento interno con l’art. 23 della legge 31.7.2002, n. 179.
Con il D.M. 9 gennaio 2003 (Esclusione dei pneumatici ricostruiti dall’elenco di rifiuti non pericolosi) – emanato in esecuzione delia legge n. 179/2002 – é stata esclusa la natura di “rifiuto” per gli pneumatici ricostruibili (eccettuati i casi in cui il detentore mostri la palese volontà di disfarsene, oppure si tratti di componenti di veicoli fuori uso che abbiano complessivamente assunto la qualifica di rifiuto, che va estesa anche alle singole parti).
Per completezza espositlva va rilevato che attualmente la disciplina degli pneumatici fuori uso è posta dal D.M, 11 aprile 2011, n. 82 (pubblicato sulla 6.U. n. 131 dell’8 giugno 2011 ed entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione), in attuazione della disposizione di cui all’art. 228, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, relativa alla definizione, attraverso un decreto del Ministro dell’ambiente, dei tempi e delle modalità attuative dell’obbligo posto in capo ai produttori e importatori di pneumatici (dal comma 1 del medesimo articolo) di provvedere “singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno annuale, alia gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati atta vendita sul territorio nazionale”.
Alla stregua della disciplina dianzi delineata va affermato – pertanto – che, secondo la normativa posta dalla legge n. 179/2002 e dal D.M. 9 gennaio 2003:
- costituiscono sicuramente “rifiuto” gli pneumatici fuori uso ed essi devono ritenersi destinati ad attività di recupero o smaltimento;
- sono invece da considerarsi “non-rifiuto” gli pneumatici usati passibili di ricostruzione [vedi Cass., Sez. Ili, 23.1.2007, n. 8679, ma già Corte Cost, sentenza n. 378 del 30.12,2003] ed essi possono essere compravenduti come beni.
A giudizio di questo Collegio, dunque, deve ritenersi ormai superato l’orientamento giurisprudenziale che ha qualificato come rifiuti tutti gli pneumatici usati, compresi quelli ricostruibili, e deve altresì ritenersi (contrariamente a quanto affermato da questa III Sezione con la sentenza n. 46643/2007) che la ricostruzione del battistrada degli pneumatici (che, pur usurati, conservano integre le loro caratteristiche strutturali) non si configura come operazione di recupero, ma come trattamento di risanamento di un bene che mai è stato considerato rifiuto».
Cassazione penale, sez. III, 26 giugno 2012, n. 25207






