Consiglio di Stato, sez. III, 1°. Agosto 2022, n. 6751

Per ottenere il permesso di soggiorno è necessario che lo straniero dimostri il percepimento di un reddito minimo.

«Il possesso di un reddito minimo - idoneo al sostentamento dello straniero - costituisce un requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto attinente alla sostenibilità dell’ingresso dello straniero nella comunità nazionale, al suo inserimento nel contesto lavorativo e alla capacità di contribuire con il proprio impegno allo sviluppo economico e sociale del paese al quale ha chiesto di ospitarlo (Cons. St., sez. III, 26 maggio 2016, n. 2229; 11 maggio 2015, n. 2335; 11 luglio 2014, n. 3596).
Il requisito reddituale è infatti finalizzato ad evitare l’inserimento nella comunità nazionale di soggetti che non siano in grado di offrire un’adeguata contropartita in termini di lavoro e, quindi, di formazione del prodotto nazionale e partecipazione fiscale alla spesa pubblica e che, in sintesi, finiscono per gravare sul pubblico erario come beneficiari a vario titolo di contributi e di assistenza sociale e sanitaria, in quanto indigenti; d’altro canto la dimostrazione di un reddito di lavoro o di altra fonte lecita di sostentamento è garanzia che il cittadino extracomunitario non si dedichi ad attività illecite o criminose (Cons. St., sez. III, 26 maggio 2015, n. 2645)».

Consiglio di Stato, sez. III, 1°. Agosto 2022, n. 6751