Il DDL Nordio è legge: abrogato il reato di abuso d’ufficio introdotto il divieto di pubblicare il contenuto delle intercettazioni a tutela dei terzi estranei al procedimento penale

Il prossimo 25 agosto 2024 entra in vigore la legge n. 114 del 9 agosto 2024, recante «modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 10 agosto 2024. Si tratta del c.d. disegno di legge Nordio, dal nome dell’attuale ministro della Giustizia.

Tra le principali novitĂ , si segnalano:

  • Abrogazione del reato di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
  • Modifiche al reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.). In particolare, si precisa che ÂŤle relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale devono essere esistenti (non solo asserite) ed effettivamente utilizzate (non solo vantate) intenzionalmente allo scopo di farsi dare o promettere indebitamente, a sĂŠ o ad altri, denaro o altra utilitĂ  economica per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecitaÂť. Aumenta la pena prevista, che potrĂ  andare da un anno e sei mesi a 4 anni e sei mesi;
  • Modifiche alla disciplina delle intercettazioni, con lo scopo di assicurare una maggiore tutela al terzo estraneo al procedimento rispetto alla circolazione delle comunicazioni intercettate.
    Sono introdotti due divieti:
    • Divieto di pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni in tutti i casi in cui quest'ultimo non sia riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento.
    • Divieto di riportare nei verbali di trascrizione delle intercettazioni espressioni che consentano di identificare soggetti diversi dalle parti;
  • Viene introdotto l'istituto dell'interrogatorio preventivo della persona sottoposta alle indagini preliminari rispetto alla eventuale applicazione della misura cautelare, in tutti i casi in cui non risulti necessario che il provvedimento cautelare sia adottato “a sorpresa”.
  • Viene attribuita al giudice in composizione collegiale la competenza a decidere l'applicazione rispettivamente della misura della custodia cautelare in carcere. L'entrata in vigore è prevista per il 25 agosto 2026, a distanza di due anni dall'approvazione della riforma;
  • L’informazione di garanzia, che dovrĂ  essere trasmessa “a tutela del diritto di difesa”. A questo scopo si prevede che dovrĂ  obbligatoriamente contenere una "descrizione sommaria del fatto", oggi non prevista, e che la notificazione dovrĂ  avvenire con modalitĂ  che tutelino l'indagato;
  • Viene escluso il potere del pm di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento per una serie di reati di contenuta gravitĂ .