Cassazione civile, sez. I, 2 ottobre 2007, n. 20699
A norma dell’art. 2787, terzo comma, c.c., il diritto di prelazione del creditore pignoratizio non ha luogo se il pegno non risulta da scrittura con data certa, la quale contenga sufficiente indicazione del credito e della cosa.
A questo scopo non occorre che esso venga specificato, nella scrittura costitutiva del pegno, in tutti i suoi elementi oggettivi, in quanto gli elementi di identificazione del credito garantito possono essere presenti all’interno della scrittura o anche ad essa esterni, purchè il documento contenga indici di collegamento utili alla individuazione del credito e della cosa. (Cfr. in tal senso anche Cass. Civ. 1532/2006; 5561/2004; 7794/1991)
Cassazione civile, sez. I, 2 ottobre 2007, n. 20699





