Cassazione penale, sez. III, 11 febbraio 2008, n. 6427
«La richiesta di applicazione della pena o il consenso alla stessa da parte dell’imputato sono atti dispositivi personalissimi, come tali soggetti alle forme vincolate di manifestazione previste dall’art. 446, comma 2 e 3, c.p.p., a garanzia della volontarietà dell’atto.
La volontà dell’imputato diretta al patteggiamento, pertanto, deve essere espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale.
[…]
La giurisprudenza di questa Corte Suprema è orientata nel senso che la richiesta di patteggiamento è valida anche se la procura non contenga indicazioni sulla pena da concordare (vedi Cass., Sez. V, 30.10.1996, Maselli); deve escludersi, però, che il procuratore possa superare i limiti eventualmente indicati nella procura speciale a lui conferita.
Nella vicenda in oggetto il difensore ha fatto un uso illegittimo del mandato conferitogli e non può condividersi l’orientamento espresso da questa Sezione, con la sentenza 13.4.1993, n. 546, secondo il quale l’eccesso dei limiti del mandato in cui incorra il difensore “è un fatto che si esaurisce nel rapporto tra imputato e difensore e non può spiegare effetti sulla decisione”, proprio in considerazione del già evidenziato carattere di atto dispositivo personalissimo che qualifica la richiesta od il consenso prestato dall’imputato, sicché il procuratore speciale deve pur sempre esprimere la volontà di questi e ad essa non può sovrapporsi (egli è tenuto, al riguardo, ad esplicitare la contemplatio domini, allegando l’atto dal quale trae il potere di compiere l’attività procedimentale in condizioni di non autonoma legittimazione).
Significativa, in proposito, è altresì la disposizione dell’art. 446, comma 5, c.p.p., secondo la quale il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta o del consenso, dispone la comparizione dell’imputato».
Cassazione penale, sez. III, 11 febbraio 2008, n. 6427






