Consiglio di Stato, sez. IV, 18 giugno 2008, n. 3034

In tema di licenziamento del pubblico dipendente a seguito di sentenza penale di patteggiamento e, segnatamente, in relazione all’attribuibilità dei fatti (penali) contestati quali presupposto della sanzione disciplinare, il Consiglio di Stato nella pronuncia in esame si richiama a quanto stabilito con precedente sentenza n. 1213/2007 ed, in verità, costituente ormai principio giurisprudenziale consolidato, stante altresì quanto disposto nella decisone n. 477/2006 per cui, anche a seguito di una sentenza penale ex art. 444 c.p.p., «non sono necessari autonomi accertamenti da parte dell’amministrazione in sede di procedimento disciplinare per i fatti non controversi e per quelli esaustivamente accertati in sede penale».(C.d.S. 1213/2007)
Ne consegue non solo l’idoneità delle risultanze processuali penali a concorrere validamente alla formulazione del giudizio di responsabilità dei dipendenti ma altresì la non indispensabilità di autonomi accertamenti da parte della P.A. per i fatti non controversi e per quelli esaustivamente accertati in sede penale mentre è onere dell’inquisito indicare gli elementi a suo discarico sui quali la P.A. deve compiere nuovi accertamenti.

Consiglio di Stato, sez. IV, 18 giugno 2008, n. 3034