Cassazione penale, sez. II, 12 maggio 2009, n. 20066
Il reato di patrocinio (o consulenza tecnica) infedele prevede una condotta del patrocinatore (o del consulente tecnico) che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi allâAutoritĂ giudiziaria.
Al fine dellâintegrazione della fattispecie è necessaria, quale elemento costitutivo del reato, la pendenza di un procedimento giudiziario nellâambito del quale deve realizzarsi la violazione degli obblighi assunti con il mandato.
Trattandosi di un reato proprio, il cui soggetto attivo deve essere il âpatrocinatoreâ, ne consegue che essendo detta qualitĂ inscindibile dallo svolgimento di attivitĂ processuali, ai fini dellâintegrazione del reato non è sufficiente che un avvocato non adempia ai doveri scaturenti dallâaccettazione di un qualsiasi incarico di natura legale, ma occorre la pendenza di un procedimento nellâambito del quale si sia realizzata la violazione degli obblighi assunti con il mandato, violazione che peraltro non deve necessariamente estrinsecarsi in atti o comportamenti processuali.
Cassazione penale, sez. II, 12 maggio 2009, n. 20066





