Cassazione penale, sez. II, 12 maggio 2009, n. 20066

Il reato di patrocinio (o consulenza tecnica) infedele prevede una condotta del patrocinatore (o del consulente tecnico) che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all’Autorità giudiziaria.
Al fine dell’integrazione della fattispecie è necessaria, quale elemento costitutivo del reato, la pendenza di un procedimento giudiziario nell’ambito del quale deve realizzarsi la violazione degli obblighi assunti con il mandato.
Trattandosi di un reato proprio, il cui soggetto attivo deve essere il “patrocinatore”, ne consegue che essendo detta qualità inscindibile dallo svolgimento di attività processuali, ai fini dell’integrazione del reato non è sufficiente che un avvocato non adempia ai doveri scaturenti dall’accettazione di un qualsiasi incarico di natura legale, ma occorre la pendenza di un procedimento nell’ambito del quale si sia realizzata la violazione degli obblighi assunti con il mandato, violazione che peraltro non deve necessariamente estrinsecarsi in atti o comportamenti processuali.

Cassazione penale, sez. II, 12 maggio 2009, n. 20066