Cassazione penale, sez. II, 7 novembre 2007, n. 45992

La Cassazione ha affermato che ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 380 del codice penale (patrocinio infedele), non è sufficiente che l’avvocato venga meno ai doveri che scaturiscono dall’accettazione di un qualsiasi incarico di natura legale, essendo necessario, che sia in corso un procedimento nell’ambito del quale l’avvocato violi i doveri assunti con il mandato di difendere il cliente.
Ciò peraltro non significa che la condotta infedele dell’avvocato debba necessariamente concretarsi attraverso “atti o comportamenti processuali”, potendo estrinsecarsi eventualmente anche al di fuori del processo.
Nel caso di specie, la Cassazione ha ritenuto responsabile del reato in questione l’avvocato che avendo assunto nei confronti del proprio cliente l’incarico di tentare una transazione, a seguito dell’intervenuta sentenza sfavorevole al proprio assistito, non aveva coltivato l’impugnazione presentata. Infatti, l’incarico di tentare l’accordo stragiudiziario rientra nel procedimento come estrinsecazione del rapporto processuale.

Cassazione penale, sez. II, 7 novembre 2007, n. 45992