Cassazione penale, sez. IV, 5 maggio 2008, n. 17701
L’art. 82, 2 comma del D.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. spese di Giustizia) prevede, che, nell’ipotesi in cui il difensore nominato dall’interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di Corte d’Appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere il merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.
Si evince pertanto indirettamente dalla lettura della norma che «in tema di patrocinio dei non abbienti a spese dello Stato, non ricorre un generale divieto di designazione, da parte dell’imputato non abbiente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, di un avvocato non iscritto ad albo del distretto giudiziario, ove ha sede il giudice competente, nè una sanzione in termini di decadenza,[…] in caso di inosservanza di tale previsione» (Cfr. Cass Pen, Sez. I, n. 31203/04).
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Cassazione penale, sez. IV, 5 maggio 2008, n. 17701






