Cassazione civile, sez. unite, 9 gennaio 2007, n. 116
Dispone lâart. 7, comma 8 del CdS. ÂŤQualora il comune assuma lâesercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga lâinstallazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia, o senza dispositivi di controllo di durata della sostaâ.
Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dellâarticolo 3 âarea pedonaleâ e âzona a traffico limitatoâ, nonchĂŠ per quelle definite âAâ dallâarticolo 2 del decreto del ministro dei Lavori pubblici 1444/68 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di trafficoÂť.
Le S.U. hanno ritenuto che il Giudice di Pace ha correttamente disapplicato le delibere della Giunta comunale e le ordinanze del Sindaco istitutive dei parcheggi a pagamento dove sono state contestate le ripetute violazioni allâarticolo 157 Cds in quanto non prevedevano la istituzione di parcheggi liberi nĂŠ davano atto della preesistenza di tali parcheggi, in violazione dellâarticolo 8 CdS, ed essendo i primi parcheggi liberi disponibili lontanissimi dallâarea dellâinfrazione.
Sulla questione di giurisdizione sollevata dal Comune il Collegio ha osservato che âil giudice di merito non ha esercitato un inammissibile controllo su scelte di merito rimesse allâesercizio del potere discrezionale dellâamministrazione, ma ha solo rilevato vizi di legittimitĂ dei provvedimenti amministrativi istitutivi delle zone di parcheggio a pagamento, consistenti nella violazione dellâobbligo di prevedere anche aree di parcheggio liberoâ.
Cassazione civile, sez. unite, 9 gennaio 2007, n. 116





