Cassazione civile, sez. unite, 9 gennaio 2007, n. 116

Dispone l’art. 7, comma 8 del CdS. «Qualora il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia, o senza dispositivi di controllo di durata della sosta”.
Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell’articolo 3 “area pedonale” e “zona a traffico limitato”, nonché per quelle definite “A” dall’articolo 2 del decreto del ministro dei Lavori pubblici 1444/68 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico».

Le S.U. hanno ritenuto che il Giudice di Pace ha correttamente disapplicato le delibere della Giunta comunale e le ordinanze del Sindaco istitutive dei parcheggi a pagamento dove sono state contestate le ripetute violazioni all’articolo 157 Cds in quanto non prevedevano la istituzione di parcheggi liberi né davano atto della preesistenza di tali parcheggi, in violazione dell’articolo 8 CdS, ed essendo i primi parcheggi liberi disponibili lontanissimi dall’area dell’infrazione.

Sulla questione di giurisdizione sollevata dal Comune il Collegio ha osservato che “il giudice di merito non ha esercitato un inammissibile controllo su scelte di merito rimesse all’esercizio del potere discrezionale dell’amministrazione, ma ha solo rilevato vizi di legittimità dei provvedimenti amministrativi istitutivi delle zone di parcheggio a pagamento, consistenti nella violazione dell’obbligo di prevedere anche aree di parcheggio libero”.

Cassazione civile, sez. unite, 9 gennaio 2007, n. 116