Consiglio di Stato, sez. IV, 4 febbraio 2014, n. 485

I parcheggi pertinenziali realizzati nel sottosuolo degli immobili e che possono essere costruiti anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell’art. 9, legge n. 122 del 1989, sono solo quelli costruiti totalmente al di sotto del piano di campagna naturale e non quelli artificialmente interrati per effetto del riporto di terra (cfr. TAR Piemonte, n. 138/1999, Cass. pen. Sez. III, 09-05-2003).
L’art. 9 della L. 24 marzo 1989, n. 122, non è applicabile nel caso di realizzazione di un garage che non è interrato e che al fine del suo interramento comunque richiede una operazione di sistemazione del soprassuolo per rendere in definitiva interrato ciò che non lo sarebbe mantenendo l’originario andamento del suolo, atteso che la realizzazione di strutture de quibus resta pacificamente ammessa solo in assenza di alterazioni visibili del territorio, argomento valido anche per le autorimesse pertinenziali se ed in quanto sotterranee. (T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, 06-09-2012, n. 3760)

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Consiglio di Stato, sez. IV, 4 febbraio 2014, n. 485