Cassazione civile, sez. unite, 28 marzo 2006, n. 7028
Componendo un contrasto di giurisprudenza, le Sezioni Unite hanno statuito che:
«…ai fini della revoca della vendita di propri beni effettuata dall’imprenditore, poi fallito entro un anno, ai sensi dell’art. 67, secondo comma, della legge fallimentare, l’eventus damni è in re ipsa e consiste nel fatto stesso della lesione della par condicio creditorum, ricollegabile, per presunzione legale ed assoluta, all’uscita del bene dalla massa conseguente all’atto di disposizione, per cui grava, in tal senso, sul curatore il solo onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell’acquirente.
Mentre la circostanza che il prezzo ricavato dalla vendita sia stato utilizzato dall’imprenditore, poi fallito, per pagare un suo creditore privilegiato, eventualmente anche garantito da ipoteca gravante sull’immobile compravenduto, non esclude la possibile lesione della par condicio, né fa venir meno l’interesse all’azione da parte del curatore, poiché è solo in seguito alla ripartizione dell’attivo che potrà verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati, che anche successivamente all’esercizio dell’azione revocatoria potrebbero in tesi insinuarsi».
Cassazione civile, sez. unite, 28 marzo 2006, n. 7028






