Cassazione penale, sez. VI, 7 aprile 2014, n. 8111
Ai fini della liquidazione delle competenze legali in favore del difensore dâufficio di persona irreperibile ai sensi dellâart. 117 del DPR 115/2002, spetta al difensore medesimo lâonere di provare che lo straniero sia irreperibile anche nello Stato di provenienza e, in caso contrario, che sia impedito il recupero del credito allâestero.
La condizione di irreperibilitĂ dellâimputato che pone la liquidazione degli onorari e delle spese della difesa dâufficio a carico dello Stato afferisce ad una situazione sostanziale e di fatto â indipendentemente dalla pronuncia processuale di irreperibilitĂ â che, rendendo il debitore irrintracciabile al momento in cui la pretesa creditoria diventa azionabile, impedisce di effettuare qualunque procedura per il recupero del credito professionale.
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Cassazione penale, sez. VI, 7 aprile 2014, n. 8111






