Cassazione civile, sez. III, 29 febbraio 2008, 5531
«Nell’ipotesi in cui il consumatore convenga in giudizio l’organizzazione e/o il venditore di un pacchetto turistico per il risarcimento del danno subito in occasione della fruizione del pacchetto stesso, il giudice non può respingere la domanda sul presupposto che la responsabilità del lamentato danno debba essere ascritta al vettore del quale i convenuti si sono avvalsi, poiché, a norma dell’art. 14 del D.Lgs. 11 marzo 1995, n. 111, emanato in attuazione Direttiva n. 90/314/CEB, l’organizzazione o il venditore del pacchetto turistico che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti».
Cassazione civile, sez. III, 29 febbraio 2008, 5531






